| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
C.M. 29/03/2002b) portatori di Handicap: possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti in nucleo familiare al 1 gennaio 2001. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun'altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unità classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale;il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%; il reddito imponibile complessivo non deve essere superiore a L. 15.000.000 annui riferito al 2001 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o più persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, ai 15.000.000 L. 10.500.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo c) famiglie numerose: possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1 gennaio 2002. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono aver nessun'altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unità classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7 destinate ed affettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale; nucleo familiare composto da cinque o più componenti al 1 gennaio 2002 come da stato di famiglia; reddito familiare complessivo (somma dei redditi imponibili) riferito all'anno 2001 non superiore a L. 56.000.000 lordi annui nel caso di famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono L. 8.500.000 lorde annue per ogni componente oltre il quinto; 2. di riconoscere, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 58, terzo comma, del Decreto legislativo 446/1997, ai soggetti che si trovano nelle condizioni sottoindicate, una detrazione che consenta di coprire per intero l'imposta dovuta per l'abitazione e relative pertinenze (cat. C/2, limitatamente ad una cantina e una soffitta, e cat. C/6 o C/7) d) soggetti con reddito imponibile I.R.P.E.F. non superiore a L. 12.000.000: possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2002. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessun'altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unità classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. 20.000.000: possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1 gennaio 2002. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun'altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, intendendosi per tali le unità classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione principale; reddito familiare complessivo (somma dei redditi imponibili) riferito all'anno 2001 non superiore a L. 20.000.000; L'assenza anche di una sola delle condizioni richieste fa venir meno il diritto alla maggiore detrazione. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della quota proporzionale della maggiore detrazione, deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra; La maggiore detrazione È concessa a seguito di specifica domanda dell'interessato, corredata da apposita autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al Comune o da allegare alla denuncia I.C.I., qualora questa sia dovuta. La presentazione della autocertificazione consente di usufruire della maggiore detrazione già in sede del primo o unico versamento del tributo. Tuttavia È fatto salvo il diritto del Comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la domanda relativa) la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il Comune procederà a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, applicando anche le sanzioni di Legge e i relativi interessi; (Omissis). 1. aliquota del 5,6 per mille applicabile a a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, e i suoi familiari dimorano abitualmente; a1) si intende per abitazione principale anche quella unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata b) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari c) unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari d) alloggi dati in comodato a parenti fino al terzo grado e relativi coniugi e) alloggi locati con contratto, fatto salvo il caso si cui tale contratto non È soggetto per Legge a registrazione f) terreni agricoli g) pertinenze dell'abitazione principale classificabili o classificate nelle categorie catastali C/2 limitatamente ad una cantina e una soffitta, e un immobile di cat. C/6 o C/7. Per usufruire dell'aliquota del 5,6 per mille i contribuenti, che rientrano nei casi di cui alle lettere a1) d) ed e), debbono presentare all'ufficio tributi apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti, entro il secondo od unico versamento del tributo. È fatto salvo il diritto del Comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni; 2. aliquota del 6,8 per mille applicabile a: h) fabbricati strumentali all'attività di impresa i) tutti i fabbricati di imprese, società, associazioni, cooperative j) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili: l) fabbricati di enti senza scopo di lucro m) garages, posti auto e cantine che non rientrano nella previsione di cui alla lettera g). o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari; unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. (Omissis). Il Comune di BAGOLINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura del: 6,5 per mille - aliquota ordinaria; 5,5 per mille - abitazione principale. E determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis) . Il Comune di Balangero (provincia di Torino) ha adottato, il 23 ottobre e il 30 novembre 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per il 2002 le aliquote I.C.I. in vigore nel 2001, come da prospetto allegato; I.C.I. Aliquote vigenti per l'anno 2002 (deliberazione G.C. n. 116 del 23 ottobre 2001) Oggetto Aliquote Aliquota ordinaria 6,5 per mille Abitazione principale 6 per mille Locali destinati a varie attività, riconducibili ad enti non aventi scopo di lucro 5 per mille Aree edificabili 6 per mille I.C.I. Detrazioni vigenti per l'anno 2002 (deliberazione G.C. n. 116 del 23 ottobre 2001) Oggetto Aliquote Aliquota Ordinaria == Abitazione principale euro 103,29 (L.200.000) Locali destinati a varie attività, riconducibili ad enti non aventi scopo di lucro == Aree edificabili == (Omissis). di approvare detrazione di L. 200.000 (e 103,29) per abitazione principale e seguente agevolazione: "È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata". (Omissis). Il Comune di BARBARESCO(provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). aliquote: ordinaria 5 per mille per abitazione principale, ordinaria 7 per mille per le altre abitazioni ed i terreni. 2. detrazione d'imposta per l'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale L. 200.000. (Omissis) . Il Comune di BARBARIGA (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di e 104,00. (Omissis). Il Comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO(provincia di Messina) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002, nelle misure sottoelencate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 a) abitazione principale: 6 per mille b) terreni agricoli: 6 per mille c) aree fabbricati: 7 per mille d) altri fabbricati: 7 per mille. (Omissis). Il Comune di BARZIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 21 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. come sottoriportato: abitazione principale e pertinenze 4,5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione a suo tempo stabilita in L. 500.000 per l'abitazione principale, provvedendo alla conversione in e 258; (Omissis). Il Comune di BASALUZZO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4,25 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed una sola sua pertinenza; di stabilire, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4,75 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili. (Omissis). Il Comune di BASTIDA PANCARANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
Pagina 4/34 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|